Giorno 23 dicembre durante l’adunanza del Senato Accademico, oltre ad essersi votato positivamente la previsione annuale del bilancio (esercizio 2016), si sono apportate delle modifiche sulle modalità d’iscrizione ai corsi singoli.
In tal senso si è deliberato:
a) Coloro i quali siano in possesso di una laurea che consenta l’accesso all’insegnamento (Laurea V.O., Laurea Specialistica, Laurea Magistrale) possano sostenere gli esami dei “corsi singoli” acquistati alla prima sessione utile dopo l’acquisto, cioè a partire dal mese di gennaio, anche senza avere maturato la frequenza dei relativi insegnamenti, mantenendo invariati le finestre temporali ed il numero di crediti acquistabili (36 CFU per anno accademico), che restano pertanto uguali a quelli delle altre categorie.
b) Per le categorie previste ai punti 2, 3 e 4 resti vigente l’attuale normativa, ivi compresa la delibera autorizzativa, tranne per i soli corsi finalizzati al raggiungimento dei requisiti curriculari in quanto già deliberati preventivamente all’atto della verifica dei requisiti.
c) Relativamente agli esami sostenuti come anticipo della laurea magistrale, convalidati al momento della effettiva iscrizione a tale laurea nel successivo anno accademico, se il numero di crediti maturati lo consente, lo studente possa essere ammesso al secondo anno.
Vi riportiamo successivamente i 4 Art vigenti per intero.
Art.1 – SCOPI DELLE LINEE GUIDA E CAMPI DI APPLICAZIONE
Le presenti Linee Guida disciplinano, sulla base dell’art. 20, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, la possibilità per i Laureati, i Laureati Magistrali o gli studenti iscritti a corsi di studio di università straniere di iscriversi a “corsi singoli” per colmare specifici debiti formativi necessari per l’acquisizione dei requisiti curriculari per l’iscrizione ad una Laurea Magistrale, per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale o scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite. Le presenti Linee Guida disciplinano anche l’iscrizione di uno studente ai “corsi liberi”.
Art. 2 – MODALITA’ E TEMPI DI ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI
I corsi singoli sono insegnamenti attivi nell’anno accademico di riferimento nei Corsi di Studio dell’Ateneo.
I Laureati o Laureati Magistrali possono sostenere i suddetti esami nella forma di corsi singoli previa iscrizione e pagamento della tassa e dei contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di Palermo.
Il modulo di iscrizione ed il relativo modulo di versamento (MAV) sono resi disponibili sul sito http://studenti.unipa.it.
Gli iscritti ai corsi singoli possono sostenere i relativi esami in occasione degli appelli previsti per il relativo insegnamento ed entro il termine dell’anno accademico. Non potrà essere sostenuto l’esame prima di 30 giorni dalla definizione delle procedure di iscrizione. Gli esami sono verbalizzati secondo le normali procedure di ateneo. La Segreteria Studenti provvederà a rilasciare allo studente apposito attestato. Per ciascun anno accademico è consentita l’iscrizione a corsi singoli per un numero totale di CFU non superiore a 36.
I CFU acquisiti con il superamento dell’esame dei singoli insegnamenti possono essere riconosciuti e convalidati ai fini dell’iscrizione ad un Corso di Laurea o di laurea Magistrale previa delibera del Consiglio di Corso di Studio competente.
Non è consentita l’iscrizione a corsi singoli in regime di interruzione o sospensione degli studi.
L’iscrizione ai corsi singoli non è consentita per insegnamenti appartenenti ai Manifesti dei Corsi di Studio a numero programmato nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Professioni sanitarie, Architettura, Ingegneria Edile/architettura, Scienze della formazione primaria) ai quali si accede per concorso.
Art. 3 – CORSI SINGOLI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI CURRICULARI RICHIESTI PER L’ACCESSO ALLE LAUREE MAGISTRALI DELL’ORDINAMENTO D.M. 270/04.
Nel caso di corsi singoli indispensabili per il conseguimento dei requisiti curriculari per l’accesso ad una Laurea Magistrale, i Laureati possono integrare il loro specifico piano di studi con esami universitari sostenuti successivamente al conseguimento della Laurea. Lo studente (già Laureato) richiederà al Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente in quali SSD dovrà colmare eventuali carenze curriculari. La richiesta di verifica dei requisiti curriculari e di individuazione degli eventuali corsi singoli per colmare le carenze curriculari sarà presentata dallo studente alla Segreteria Studenti competente entro il 30 settembre di ogni anno con procedura online. Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente dovrà deliberare sulla richiesta presentata entro 30 giorni dalla richiesta e non oltre il 30 ottobre del medesimo anno. In alternativa il Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale potrà, sempre entro il 30 ottobre, verificare i requisiti curriculari ed individuare gli eventuali corsi singoli a cui il richiedente deve iscriversi e sottoporre la sua decisione a successiva ratifica del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale.
Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale è chiamato a deliberare, senza alcuna limitazione, sul numero di CFU e relativi SSD da acquisire. Ove il richiedente presenti un debito curriculare per l’accesso alla Laurea Magistrale non superiore a 24 CFU, al fine di agevolare l’iscrizione nel successivo anno accademico, il limite massimo di CFU acquisibili nell’anno accademico è elevato a 40. In questo caso i corsi singoli scelti in esubero rispetto a quelli strettamente indispensabili per il raggiungimento dei requisiti curriculari devono appartenere al primo anno della Manifesto degli Studi della Laurea Magistrale a cui lo studente aspira ad iscriversi. Gli insegnamenti sostenuti come corsi singoli ed appartenenti al primo anno del Manifesto degli Studi della Laurea Magistrale saranno convalidati, su richiesta dello studente, nell’anno accademico di iscrizione al primo anno della Laurea Magistrale. Se il numero di crediti maturati lo consente, lo studente potrà essere iscritto al secondo anno.
Art.4 – CORSI LIBERI
I corsi liberi sono insegnamenti in esubero, rispetto al numero totale di CFU previsti nell’ordinamento del Corso di Studio, che lo studente può inserire nel suo piano di studio. Lo studente in corso iscritto ad un Corso di Studio sia dell’ordinamento D.M. 509/99 sia dell’ordinamento D.M. 270/04 può inserire nella forma di “corsi liberi” insegnamenti in esubero rispetto al numero totale di CFU previsti nell’ordinamento del Corso di Studio. Il suddetto inserimento di corsi liberi è limitato alla scelta di un numero massimo di insegnamenti pari a due e per un numero massimo di CFU pari a 24.
Uno studente iscritto ad un Corso di Laurea non può inserire nella forma di “corsi liberi” nel suo piano di studi insegnamenti contenuti nel Manifesto delle Lauree Magistrali o Magistrali a Ciclo Unico. L’inserimento di corsi liberi, e la relativa frequenza, non è consentita per insegnamenti appartenenti ai Manifesti dei Corsi di Studio a numero programmato nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Professioni sanitarie, Architettura, Ingegneria Edile/architettura, Scienze della formazione primaria) ai quali si accede per concorso. L’inserimento dei corsi liberi nel piano di studi avviene con la formalizzazione di apposita richiesta.
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